Il Consiglio di Delegazione
Il Consiglio di Delegazione ha la competenza di deliberare in merito a tutte le decisioni concernenti la vita della Delegazione, tranne quelle di competenza dell'Assemblea di Delegazione. Esso dura in carica tre anni e comunque decade e deve essere rinnovato due mesi prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale o comunque nel mese di febbraio precedente.
Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 membri e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione con voto segreto con le stesse modalità di cui all'Art. 21 (Elezione del Consiglio Nazionale) con le seguenti variazioni:
a) la Commissione elettorale è composta da un presidente, da un segretario e da due scrutatori;
b) il colore della scheda è bianco e non sono previste schede con valore superiore ad un voto;
c) il numero massimo delle preferenze da esprimere è di cinque, pena la nullità della scheda.
Le candidature devono pervenire al Delegato od al Commissario fiduciario, se nominato, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
Sono proclamati eletti i cinque associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per lo svolgimento delle riunioni valgono le norme previste dall'Art. 22 (Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Nazionale).
Il verbale della commissione elettorale deve essere inviato alla Segreteria nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento delle elezioni.






